Messina, ecco perché sono arrivati 20 punti di penalizzazione. Il Tribunale: «La società era stata avvisata»

Il Tribunale federale nazionale ha depositato le motivazioni della sentenza che ha inflitto 20 punti di penalizzazione all’Acr Messina 1900 SSD. Una decisione pesantissima per il club giallorosso, accompagnata da un’ammenda di 1.800 euro, due anni di inibizione per l’ex presidente Stefano Alaimo e quattro squalifiche nei confronti di altrettanti calciatori.
Al centro della vicenda c’è il cosiddetto caso firme, relativo a 25 tesseramenti e all’iscrizione al campionato di Serie D 2025-2026, sottoscritti da Alaimo mentre stava scontando un’inibizione di dieci mesi.
Come ricostruisce la Gazzetta del Sud, il collegio disciplinare presieduto da Valentina Ramella ha respinto le principali argomentazioni difensive della nuova proprietà, ritenendo che la società subentrata nel titolo sportivo debba rispondere anche delle irregolarità commesse prima del proprio arrivo.
La sentenza è di primo grado e il Messina ha già annunciato l’intenzione di impugnarla davanti alla Corte federale d’appello, senza escludere ulteriori iniziative nelle sedi competenti.
Messina, il Tribunale: «Doveva controllare, ed era stato avvisato»
Uno dei passaggi più significativi delle motivazioni riguarda la responsabilità della nuova società rispetto alla precedente gestione.
Il Tribunale sostiene che il Messina non possa considerarsi estraneo alle irregolarità contestate soltanto perché queste hanno avuto origine prima del cambio di proprietà.
La difesa, rappresentata dagli avvocati Luis Vizzino e Flavia Tortorella, aveva invece sollevato un’eccezione di difetto di legittimazione passiva.
La nuova società era stata costituita nell’ottobre 2025 e aveva successivamente acquistato all’asta il ramo aziendale sportivo del club.
Secondo i legali, non avrebbe quindi dovuto rispondere degli atti compiuti dalla precedente dirigenza.
Il Tribunale ha però respinto questa interpretazione.
Il titolo sportivo trasferisce anche le penalizzazioni
Come spiega la Gazzetta del Sud, il punto centrale del ragionamento dei giudici riguarda la natura del titolo sportivo.
Quest’ultimo non viene considerato un normale bene acquistabile, ma uno status riconosciuto dalla Federazione.
Attraverso l’articolo 52 delle NOIF, la nuova società subentra nella posizione sportiva della precedente, acquisendone non soltanto risultati e anzianità di affiliazione, ma anche le conseguenze disciplinari.
Il collegio richiama la decisione numero 6/CFA/2026-2027, confermata il 19 ottobre dal Collegio di garanzia del CONI, che descrive il meccanismo come:
«Una sorta di successione universale».
Secondo questa impostazione, il passaggio del titolo sportivo non consente di separare completamente i benefici della continuità sportiva dalle responsabilità maturate in precedenza.
Una ricostruzione che costituisce uno dei principali punti di contrasto tra il Messina e la giustizia federale.
Messina, respinta anche la tesi della buona fede
Un altro aspetto riguarda il cosiddetto legittimo affidamento, invocato dalla difesa per sostenere che la nuova società avesse operato confidando nella regolarità delle procedure.
Il Tribunale richiama l’atto di cessione del 9 dicembre 2025, nel quale la società acquirente dichiarava di essere stata informata della penalizzazione di 14 punti già in corso e del rischio di ulteriori provvedimenti per vicende precedenti al trasferimento.
Secondo i giudici, tale circostanza avrebbe dovuto indurre la nuova proprietà a effettuare verifiche approfondite sulla regolarità dei tesseramenti.
Il collegio richiama inoltre l’articolo 4, comma 3, del Codice di giustizia sportiva, che prevede una presunzione assoluta di conoscenza delle disposizioni e dei comunicati federali.
La ricostruzione lascia tuttavia aperti alcuni interrogativi, evidenziati nell’analisi della Gazzetta del Sud.
In particolare, viene sollevata la questione di quali verifiche concrete avrebbe potuto effettuare una società subentrata a campionato già iniziato, con contratti ereditati dalla gestione precedente, soprattutto rispetto a irregolarità che non sarebbero state segnalate neppure dalla curatela fallimentare.
Si tratta di un nodo che potrebbe assumere rilievo anche nelle successive fasi del contenzioso.
Diciotto partite dopo il subentro della nuova società
Il Tribunale individua anche un ulteriore elemento a sostegno della propria decisione.
Delle gare contestate, 18 sarebbero state disputate dopo il 15 dicembre 2025, quando la nuova società era già subentrata nel titolo sportivo.
Per questi incontri, secondo il collegio, il Messina 1900 risponderebbe direttamente dell’impiego dei calciatori interessati dalle irregolarità.
Non si tratterebbe quindi soltanto di una responsabilità derivante dalla successione alla precedente gestione.
La vicenda era emersa attraverso esposti presentati da altre società, anche in seguito alla circolazione di documentazione anonima.
Un aspetto che, secondo la ricostruzione giornalistica, alimenta ulteriori interrogativi sulle modalità con cui le presunte irregolarità sono state portate alla luce.
Caso firme, perché i 25 tesseramenti sono stati considerati inefficaci
Nel merito, il Tribunale ha respinto la tesi secondo cui la sottoscrizione dei moduli di tesseramento rappresenterebbe una semplice attività amministrativa consentita anche a un dirigente inibito.
Per i giudici, la firma dei tesseramenti costituisce invece un’attività sostanziale, direttamente collegata alla possibilità della società di partecipare alle competizioni.
L’articolo 32 del Codice di giustizia sportiva stabilisce che gli atti compiuti con soggetti inibiti siano:
«Privi di effetto».
Di conseguenza, i tesseramenti sottoscritti da Alaimo sono stati considerati inefficaci fin dall’origine, secondo il principio espresso dalla formula latina tamquam non essent, cioè come se non fossero mai esistiti.
Il visto dell’ufficio tesseramenti, secondo il Tribunale, non sarebbe sufficiente a sanare l’irregolarità, poiché tale ufficio opera presupponendo la regolarità degli atti ricevuti.
È stata inoltre respinta l’eccezione relativa alla necessità di un preventivo pronunciamento della sezione tesseramenti.
Il collegio ritiene che il giudice disciplinare possa accertare autonomamente la regolarità del tesseramento quando questo rappresenta il presupposto dell’illecito contestato, richiamando l’articolo 111, comma 6.
Stefano Alaimo, due anni di inibizione
Le motivazioni si soffermano anche sulla posizione dell’ex presidente Stefano Alaimo.
Durante l’audizione, Alaimo avrebbe riconosciuto di aver sottoscritto i documenti e di essere stato consapevole dell’inibizione in corso.
Avrebbe inoltre spiegato di non aver impugnato il precedente provvedimento perché riteneva che non vi fosse «alcuna possibilità» di ottenere una riduzione della sanzione.
Il Tribunale ha valutato la condotta come di:
«Estrema gravità».
Nel giudizio avrebbe pesato anche la presenza di precedenti provvedimenti di inibizione.
Il collegio ha quindi accolto la richiesta della Procura federale, infliggendo due anni di inibizione all’ex dirigente.
Messina, perché 20 punti e non i 34 richiesti dalla Procura
Uno dei passaggi più importanti delle motivazioni riguarda la quantificazione della penalizzazione.
La Procura federale aveva chiesto 34 punti, applicando il criterio di un punto per ciascuna delle 34 gare nelle quali sarebbero stati impiegati calciatori con tesseramenti irregolari.
Il Tribunale ha però deciso di ridurre la sanzione a 20 punti.
La motivazione riguarda il fatto che le violazioni si riferiscono a un campionato ormai concluso.
Secondo la giurisprudenza richiamata dal collegio, in queste circostanze è possibile applicare una riduzione prossima al 50% rispetto alla sanzione ordinaria.
Nel caso del Messina, il taglio è stato di 14 punti, pari a circa il 41% della richiesta iniziale.
I giudici riconoscono che le violazioni contestate hanno avuto carattere ripetuto, arrivando ad affermare che avrebbero:
«Di fatto alterato l’intero svolgimento».
Tuttavia, secondo il Tribunale, applicare integralmente la penalizzazione richiesta dalla Procura avrebbe prodotto un risultato contrario al principio di giustizia sostanziale.
Il campionato interessato dalle irregolarità è infatti già terminato e non sarebbe più possibile ripristinarne gli equilibri sportivi.
La penalizzazione avrebbe dunque una funzione esclusivamente sanzionatoria, con effetti su una competizione dilettantistica di categoria inferiore.
Un ragionamento utilizzato anche per ridurre a 20 giornate la squalifica di Andrea Sorrentino, rispetto alle 23 richieste dalla Procura.
Sancataldese e Acireale escluse dal giudizio, ammesso il Melilli
Come riferisce ancora la Gazzetta del Sud, le motivazioni chiariscono anche la posizione delle società che avevano presentato gli esposti.
Sancataldese e Città di Acireale sono state escluse dal procedimento, mentre è stato ammesso l’APD Melilli.
Il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza relativa all’articolo 81, secondo la quale, in un giudizio riguardante una penalizzazione in classifica, possono intervenire soltanto le società titolari di un interesse attuale e concreto.
Sancataldese e Acireale, retrocesse e attualmente impegnate in un campionato differente rispetto al Messina, non trarrebbero alcun beneficio diretto dalla penalizzazione.
I risultati della precedente stagione vengono infatti considerati ormai definitivi.
Il collegio ha ritenuto irrilevanti, ai fini dell’ammissione al procedimento, sia l’eventuale intenzione di avviare un’azione risarcitoria davanti al giudice ordinario sia il fatto di aver presentato gli esposti.
Diversa la posizione del Melilli, che partecipa allo stesso girone del Messina e ha quindi un interesse diretto rispetto agli effetti della penalizzazione sulla classifica attuale.
Messina, ora il ricorso alla Corte federale d’appello
La pubblicazione delle motivazioni apre una nuova fase della vicenda.
La società guidata dal presidente Justin Davis ha già manifestato la volontà di contestare la decisione, sostenendo di non dover subire le conseguenze di comportamenti attribuiti alla precedente gestione.
Il primo passaggio sarà rappresentato dal ricorso alla Corte federale d’appello.
Il club non esclude inoltre di proseguire la propria battaglia nelle ulteriori sedi consentite dall’ordinamento, qualora non ottenesse il riconoscimento delle proprie ragioni in ambito sportivo.
La questione centrale resta quella della responsabilità della nuova società per tesseramenti sottoscritti prima del suo insediamento e per l’utilizzo successivo dei calciatori interessati.
I 20 punti di penalizzazione rappresentano una sanzione pesantissima per il Messina, ma la vicenda giudiziaria non è ancora conclusa.
Il prossimo pronunciamento sarà fondamentale per comprendere se la decisione di primo grado verrà confermata, modificata oppure annullata.
