Messina, il Tfn respinge il ricorso della Reggina: pubblicate le motivazioni della decisione

Il Tribunale Federale Nazionale ha pubblicato le motivazioni ufficiali che hanno portato alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso presentato dalla Reggina contro l’Acr Messina. Un documento di nove pagine che chiarisce i motivi giuridici alla base della decisione e che chiude, almeno per il momento, uno dei casi più discussi delle ultime settimane nel campionato di Serie D.
La Reggina aveva già incassato due rigetti tra il 2 e il 7 maggio 2026, quando il Tfn aveva respinto le richieste cautelari di sospensione del campionato, consentendo così il regolare svolgimento dei playout salvezza.
Il ricorso, sostenuto anche da Acireale e Sancataldese in qualità di contro-interessate, puntava a ottenere la nullità degli atti compiuti dall’allora presidente dell’Acr Messina Stefano Alaimo, colpito da una sanzione di inibizione di dieci mesi decisa dal Tfn il 29 maggio 2025.
Secondo la tesi delle società ricorrenti, l’inibizione avrebbe privato Alaimo della capacità di rappresentanza sportiva, rendendo “giuridicamente inesistenti” gli atti successivamente firmati, compresi iscrizione al campionato e tesseramenti dei calciatori.
A sostegno del Messina si sono invece costituite diverse società, tra cui l’Enna e il Savoia. L’Enna ha evidenziato il possibile danno sportivo ed economico derivante da una modifica retroattiva della classifica, mentre il Savoia ha rivendicato l’interesse alla stabilità del Girone I di Serie D dopo la conquista del primo posto sul campo.
Nelle motivazioni, il Tribunale Federale Nazionale sottolinea come gli stessi fatti fossero già stati portati all’attenzione della Procura Federale nell’aprile scorso e che, allo stato attuale, fossero ancora pendenti le valutazioni dell’organo requirente.
Il Tfn evidenzia inoltre un punto decisivo: l’azione disciplinare, secondo l’articolo 118 del Codice di Giustizia Sportiva, spetta esclusivamente alla Procura Federale attraverso un eventuale deferimento formale.
Altro elemento centrale della decisione riguarda i termini temporali del ricorso. Secondo il Tribunale, Reggina, Acireale e Sancataldese avrebbero presentato l’istanza oltre i trenta giorni previsti dal regolamento federale per impugnare iscrizioni, tesseramenti o atti federali.
Nelle motivazioni viene specificato che al momento della proposizione del ricorso “era sicuramente ampiamente decorso” il termine utile per contestare l’iscrizione al campionato e i tesseramenti effettuati dall’Acr Messina durante il periodo di inibizione del dirigente.
Il Tfn sottolinea inoltre come le società ricorrenti non abbiano fornito prove concrete sulla data effettiva di conoscenza degli atti contestati, limitandosi a fare riferimento a generiche notizie apprese dagli organi di stampa nelle settimane precedenti.
Per il Tribunale, proprio questi rilievi risultano “assorbenti”, rendendo superfluo affrontare ulteriori questioni legate alla legittimazione delle parti o alla trasmissione degli atti alla Procura Federale, già investita della vicenda attraverso gli esposti presentati ad aprile da Reggina, Acireale e Sancataldese.
Una decisione che conferma dunque la regolarità della posizione dell’Acr Messina dal punto di vista processuale e che, salvo ulteriori sviluppi federali, chiude definitivamente il procedimento davanti al Tribunale Federale Nazionale.
