Errore nella distinta, il Giudice Sportivo ordina la ripetizione di Partinicaudace–Licata

Il Giudice Sportivo ha sciolto la riserva contenuta nel Comunicato Ufficiale n.124 del 14 ottobre 2025 e si è espresso sul ricorso presentato dal Licata Calcio dopo la gara contro la Partinicaudace.
Motivo del contendere: un’irregolarità nella distinta di gara, con la squadra di casa che aveva inserito 21 calciatori anziché i 20 consentiti (11 titolari e 9 riserve) secondo quanto stabilito dal Comunicato Ufficiale n.1 del 1º luglio 2025.
Dopo l’analisi del caso e delle memorie presentate da entrambe le società, il Giudice ha ritenuto di applicare l’articolo 10, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, che disciplina le gare irregolari, optando per la ripetizione del match come soluzione più equilibrata.
Nel dettaglio, le decisioni ufficiali sono le seguenti:
Respinto il ricorso del Licata Calcio, con addebito del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva previsto dall’art.48, comma 2, C.G.S.;
Disposta la ripetizione della gara n.1959 Partinicaudace–Licata Calcio;
Ammenda di 300 euro alla società Partinicaudace;
Inibizione fino al 20 novembre 2025 per il dirigente accompagnatore Mario Tinervia.
Nella sua motivazione, il Giudice ha riconosciuto che la Partinicaudace ha effettivamente violato la disposizione regolamentare relativa al numero massimo di calciatori da inserire in distinta. Tuttavia, richiamando precedenti della Corte Sportiva d’Appello Nazionale e del Collegio di Garanzia del CONI, ha stabilito che tale irregolarità non può essere valutata solo con criteri tecnici, ma richiede un’applicazione prudenziale del regolamento.
Pertanto, anziché infliggere la sconfitta a tavolino richiesta dal Licata, l’organo di giustizia sportiva ha deciso di far ripetere la partita, ritenendo questa la misura più conforme ai principi di equità e correttezza sportiva.
